Nella TASI il soggetto passivo (colui il quale è tenuto al versamento dell'imposta) non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, ma anche l'affittuario.
La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'inquilino dovrà versare una quota compresa fra il 10% ed il 30% del totale secondo quanto stabilito dal Regolamento TASI del Comune.
La TASI (Tassa Servizi Indivisibili) era una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La TASI serviva a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.
La TASI è stata abrogata con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ed accorpata nell'IMU a partire dall'anno 2020.
La TASI ha la stessa base imponibile dell'IMU: partendo dalla rendita catastale occore rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. Sul valore catastale ottenuto dovrà essere applicata l'aliquota comunale e le eventuali detrazioni locali.